Formazione sul lavoro

Formazione alla sicurezza sul lavoro

Istruire non è indicare soluzioni, ma rivelare problemi.
— Nicolás Gómez Dávila

Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, il D.Lgs. 81/2008 prevede formazione, informazione e addestramento.

Formazione
Processo educativo che trasferisce conoscenze e procedure utili ad acquisire competenze per lavorare in sicurezza e per identificare, ridurre e gestire i rischi (art. 2, comma 1, lett. aa).
Informazione
Insieme delle attività che forniscono conoscenze utili a identificare, ridurre e gestire i rischi nell’ambiente di lavoro (art. 2, comma 1, lett. bb).
Addestramento
Insieme delle attività che insegnano l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (art. 2, comma 1, lett. cc).
QUANDO VA FATTA LA FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore un’informazione adeguata sui rischi (art. 36) e una formazione sufficiente e adeguata (art. 37). La formazione va svolta:

  • all’assunzione o all’inizio dell’utilizzo, in caso di somministrazione;
  • al trasferimento o al cambio di mansione;
  • quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose (art. 37, comma 4);
  • periodicamente, in relazione all’evoluzione dei rischi (art. 37, comma 6).

La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori (art. 37, comma 12) e deve essere comprensibile, verificando la conoscenza della lingua (art. 37, comma 13). La sua mancanza è sanzionata penalmente (art. 55, comma 5, lett. c).

CHI DEVE ESSERE FORMATO

Il D.Lgs. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni stabiliscono quali figure devono essere formate (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, RLS, addetti alle emergenze) e con quali contenuti e durate minime.

L’art. 37, comma 1, dispone che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche […]”.

Chi organizza i corsi

Centro di Formazione AiFOS
CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS

2M SICURLAV opera come Centro di Formazione AiFOS (CFA), iscritto nell’elenco AiFOS con codice n. A2323: progettiamo i corsi e teniamo le docenze, mentre AiFOS registra i corsi e rilascia gli attestati verificabili con QR code. Per questi corsi AiFOS nomina il Per. Ind. Moreno Monti Responsabile del Progetto Formativo (RPF).

Organizziamo i corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016, oltre a corsi su rischi specifici.

Codice CFA, rapporto con AiFOS e verifica degli attestati →
LA NOSTRA QUALIFICA
Per. Ind. Moreno Monti – Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro
In possesso dei criteri di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013, richiamati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte I, punto 2): criterio 1 – esperienza come docente esterno – e criterio 6 – esperienza nel ruolo di RSPP. Aggiornamento triennale come previsto dal decreto.
REGISTROAIFOSFORMATOREN. 616L. 4/2013
AREA 1
normativa, giuridica, organizzativa
AREA 2
rischi tecnici, igienici e sanitari
AREA 3
relazioni e comunicazione
REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS
Formatore della sicurezza – n. 616, iscritto dal 06/04/2016
Attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato da AiFOS ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 4/2013 (socio n. 2885). 2M SICURLAV è Centro di Formazione AiFOS, codice n. A2323.

Come si svolgono i corsi

Formazione in e-learning e in videoconferenza

L’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede quattro modalità di erogazione (Parte I, punto 4):

🏫Aula🎥Videoconferenza sincrona💻E-learning🔀Blended

Non tutte valgono per ogni corso: per esempio i preposti non possono fare l’e-learning e le attrezzature si formano solo in presenza. Per ogni corso ti indichiamo la modalità ammessa e la combinazione più comoda per l’azienda.

Modalità ammesse per ogni corso →

I nostri corsi

Lavoratori

Lavoratori
Parte generale e specifica per rischio basso, medio e alto.

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Preposti

Preposti
12 ore, aggiornamento ogni 2 anni.

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Dirigenti

Dirigenti
12 ore, più il modulo “Cantieri” ove previsto.

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Datori di lavoro

Datori di lavoro
Corso obbligatorio da 16 ore e percorso DL-SPP.

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RSPP / ASPP

RSPP / ASPP
Moduli A, B, specializzazioni e C.

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RLS

RLS
32 ore e aggiornamento annuale.

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Antincendio

Antincendio
Livelli 1, 2 e 3 secondo il D.M. 2 settembre 2021.

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Primo soccorso

Primo soccorso
Gruppi A, B e C secondo il D.M. 388/2003.

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Attrezzature

Attrezzature
Carrelli, PLE, carroponte, macchine movimento terra.

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Rischi specifici

Rischi specifici
Spazi confinati, lavori elettrici, anticaduta, APVR.

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COME SI CALCOLANO LE SCADENZE
✓La scadenza decorre dalla data di conclusione del corso di formazione o dell’ultimo aggiornamento.
✓Per preposti, attrezzature, ambienti confinati e parti pratiche l’e-learning non è ammesso: servono la presenza o, dove consentita, la videoconferenza sincrona.

Il percorso formativo

L’Accordo chiede di gestire la formazione come un processo, dall’analisi dei bisogni alla verifica dei risultati sul lavoro (Parte IV).

1Analisi dei fabbisogniPartiamo dal DVR, dalle mansioni e dagli attestati già in possesso (Parte IV, punto 1.2).
2ProgettazioneContenuti, durata, docenti e modalità in un progetto formativo (Parte IV, punti 1.3 e 2.6).
3SvolgimentoIn aula, in azienda o a distanza, con registro presenze e frequenza minima del 90% (Parte I, punto 3).
4Verifica di apprendimentoTest, colloquio o prova pratica secondo il corso, con verbale (Parte I, punto 5; Parte IV, punto 6).
5Attestato e scadenzeAttestato AiFOS con la modalità di erogazione (Parte I, punto 6) e promemoria dell’aggiornamento.
6Verifica di efficaciaIl datore di lavoro verifica sul lavoro che quanto appreso venga applicato (Parte IV, punto 7).

Oltre i corsi obbligatori

Corsi su misura, informazione e addestramentoFormazione specifica costruita sui rischi del vostro DVR e sulle vostre mansioni, anche oltre le durate minime; incontri informativi per i lavoratori (art. 36) e addestramento pratico sul luogo di lavoro, registrato (art. 37, comma 5).
Gestione della formazionePiano formativo annuale, scadenzario degli aggiornamenti, supporto alla verifica di efficacia e alla riunione periodica (art. 35).
Organizza un corso per la tua azienda
Tel. 335 811.5800 · studio@2msicurlav.it

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Risorse collegate

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Domande frequenti

Quando va fatta la formazione sulla sicurezza dei lavoratori?

All’assunzione (o all’inizio della somministrazione), al trasferimento o cambio di mansione e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008).

Quanto dura il corso per i lavoratori?

4 ore di formazione generale più la formazione specifica, di 4, 8 o 12 ore a seconda che il rischio sia basso, medio o alto (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte II).

Ogni quanto va aggiornata la formazione?

Lavoratori e dirigenti: almeno 6 ore ogni 5 anni; preposti: almeno 6 ore ogni 2 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR). La formazione generale dei lavoratori non va ripetuta.

La formazione si fa in orario di lavoro? Chi la paga?

Sì: si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori, perché è un obbligo del datore di lavoro (art. 37, commi 1 e 12, D.Lgs. 81/2008).

Come si formano i lavoratori stranieri?

La formazione deve essere facilmente comprensibile; per i lavoratori immigrati va prima verificata la comprensione e la conoscenza della lingua usata nel corso (art. 37, comma 13, D.Lgs. 81/2008).

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