Istruire non è indicare soluzioni, ma rivelare problemi.
— Nicolás Gómez Dávila
Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tra queste, il D.Lgs. 81/2008 prevede formazione, informazione e addestramento.
Il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore un’informazione adeguata sui rischi (art. 36) e una formazione sufficiente e adeguata (art. 37). La formazione va svolta:
- all’assunzione o all’inizio dell’utilizzo, in caso di somministrazione;
- al trasferimento o al cambio di mansione;
- quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose (art. 37, comma 4);
- periodicamente, in relazione all’evoluzione dei rischi (art. 37, comma 6).
La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori (art. 37, comma 12) e deve essere comprensibile, verificando la conoscenza della lingua (art. 37, comma 13). La sua mancanza è sanzionata penalmente (art. 55, comma 5, lett. c).
Il D.Lgs. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni stabiliscono quali figure devono essere formate (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, RLS, addetti alle emergenze) e con quali contenuti e durate minime.
L’art. 37, comma 1, dispone che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche […]”.
Chi organizza i corsi

2M SICURLAV opera come Centro di Formazione AiFOS (CFA), iscritto nell’elenco AiFOS con codice n. A2323: progettiamo i corsi e teniamo le docenze, mentre AiFOS registra i corsi e rilascia gli attestati verificabili con QR code. Per questi corsi AiFOS nomina il Per. Ind. Moreno Monti Responsabile del Progetto Formativo (RPF).
Organizziamo i corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016, oltre a corsi su rischi specifici.
Codice CFA, rapporto con AiFOS e verifica degli attestati →Come si svolgono i corsi

L’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede quattro modalità di erogazione (Parte I, punto 4):
Non tutte valgono per ogni corso: per esempio i preposti non possono fare l’e-learning e le attrezzature si formano solo in presenza. Per ogni corso ti indichiamo la modalità ammessa e la combinazione più comoda per l’azienda.
Modalità ammesse per ogni corso →I nostri corsi
Il percorso formativo
L’Accordo chiede di gestire la formazione come un processo, dall’analisi dei bisogni alla verifica dei risultati sul lavoro (Parte IV).
Oltre i corsi obbligatori
Dalla sezione Risorse
Risorse collegate
- Scadenze della formazione sulla sicurezza 2M-RG-060 · Risorsa gratuita Gratuito
- Scadenzario della formazione in Excel 2M-RP-060 · Procedura / documento singolo € 14,90 + IVA · escluso dai contratti in corso
Tutte le risorse di «Informazione, formazione e addestramento» →
Domande frequenti
Quando va fatta la formazione sulla sicurezza dei lavoratori?
All’assunzione (o all’inizio della somministrazione), al trasferimento o cambio di mansione e quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose (art. 37, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Quanto dura il corso per i lavoratori?
4 ore di formazione generale più la formazione specifica, di 4, 8 o 12 ore a seconda che il rischio sia basso, medio o alto (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR, Parte II).
Ogni quanto va aggiornata la formazione?
Lavoratori e dirigenti: almeno 6 ore ogni 5 anni; preposti: almeno 6 ore ogni 2 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. 59/CSR). La formazione generale dei lavoratori non va ripetuta.
La formazione si fa in orario di lavoro? Chi la paga?
Sì: si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare costi per i lavoratori, perché è un obbligo del datore di lavoro (art. 37, commi 1 e 12, D.Lgs. 81/2008).
Come si formano i lavoratori stranieri?
La formazione deve essere facilmente comprensibile; per i lavoratori immigrati va prima verificata la comprensione e la conoscenza della lingua usata nel corso (art. 37, comma 13, D.Lgs. 81/2008).
