Valutazione impatto acustico

Il Tecnico Competente in Acustica è il professionista abilitato per legge a effettuare misure fonometriche e a redigere studi tecnici sull’inquinamento acustico.

LA NOSTRA QUALIFICA
Per. Ind. Moreno Monti – Tecnico Competente in Acustica
Riconosciuto tecnico competente ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/1995 e iscritto nell’Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 42/2017.
TECNICOCOMPETENTEENTECAN. 5133IN ACUSTICA
ALBO REGIONALE
Emilia-Romagna, n. RER/00086
RICONOSCIMENTO
Provincia di Forlì-Cesena, determina n. 75 del 26/09/2006
ELENCO NAZIONALE
Pubblicato il 10/12/2018

Verifica l’iscrizione sul portale ENTECA (ISPRA – Ministero dell’Ambiente) →

LA NORMATIVA

Valutazione di impatto acustico

La figura è stata introdotta dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, commi 6 e 7).

Dal 2017 requisiti e iscrizione sono disciplinati dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: i tecnici competenti in acustica sono iscritti nell’Elenco nazionale ENTECA (art. 21), che ha sostituito gli elenchi regionali.

Le pratiche che redigiamo

Documentazione di previsione di impatto acustico
L. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6 · L.R. Emilia-Romagna 15/2001 · D.G.R. 673/2004

Dimostra, prima dell’avvio, che la nuova opera o attività rispetterà i limiti di rumore verso l’esterno e verso le abitazioni vicine.

QUANDO SERVE
  • realizzazione, modifica o potenziamento di strade, ferrovie, aeroporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi (comma 2)
  • domande di permesso di costruire per impianti e infrastrutture destinati ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali (comma 4)
  • domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive (comma 4)
A CHI SI PRESENTA
  • al Comune o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), insieme alla domanda o alla segnalazione di avvio
  • se si prevedono emissioni superiori ai limiti, la domanda deve indicare le misure per ridurle o eliminarle (comma 6)
Valutazione previsionale di clima acustico
L. 447/1995, art. 8, comma 3 · D.G.R. 673/2004

Verifica che un’area destinata a funzioni sensibili non sia esposta a rumore eccessivo, prima di costruire.

QUANDO SERVE
  • scuole e asili nido
  • ospedali, case di cura e di riposo
  • parchi pubblici urbani ed extraurbani
  • nuovi insediamenti residenziali vicini a strade, ferrovie, aeroporti, impianti e attività rumorose
Semplificazioni per le piccole e medie imprese
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, art. 4
ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ
  • le attività elencate nell’Allegato B (ad esempio alberghi, uffici, servizi alle imprese, attività informatiche, acconciatori) sono escluse dall’obbligo di documentazione
  • fanno eccezione ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che usano impianti di diffusione sonora o organizzano eventi con musica
ALTRE ATTIVITÀ
  • se non superano i limiti della classificazione acustica comunale, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • se i limiti possono essere superati, serve la documentazione completa redatta da un tecnico competente in acustica
Cosa contiene la documentazione
D.G.R. Emilia-Romagna 673/2004
  • descrizione dell’attività, degli orari e delle sorgenti di rumore
  • classificazione acustica dell’area e limiti applicabili
  • individuazione dei ricettori più esposti
  • clima acustico prima dell’intervento, rilevato con misure
  • stima dei livelli dopo l’intervento e verifica dei limiti assoluti e del criterio differenziale
  • eventuali opere di mitigazione e programma di verifica

Le misure su cui si basa la documentazione: Rilievi acustici ambientali →

Da sapere · Valutazioni di impatto e di clima acustico, piani di classificazione acustica e attività di controllo devono essere svolti da un tecnico competente in acustica iscritto nell’elenco nazionale. È una figura ben diversa dal “sound engineer”, il fonico che lavora in studio o nei concerti.
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Domande frequenti

Chi deve presentare la documentazione di previsione di impatto acustico?

Va allegata alle domande di permesso di costruire per nuovi impianti e infrastrutture destinati ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, e alle domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive (art. 8, comma 4, L. 447/1995). Per strade, discoteche, circoli e pubblici esercizi con impianti rumorosi e impianti sportivi e ricreativi è prevista anche dal comma 2 dello stesso articolo.

Le piccole attività sono esonerate?

Sono escluse le attività a bassa rumorosità dell’Allegato B del D.P.R. 227/2011, come alberghi, agriturismi, servizi alle imprese e attività finanziarie e assicurative (art. 4, comma 1, D.P.R. 227/2011). Ristoranti, bar, palestre, stabilimenti balneari e simili restano obbligati se usano impianti di diffusione sonora o organizzano eventi con musica.

Quando basta un’autocertificazione?

Se il rumore dell’attività resta entro i limiti della classificazione acustica comunale basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4, comma 2, D.P.R. 227/2011; art. 8, comma 5, L. 447/1995). Se i limiti possono essere superati serve la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica, con le misure previste per ridurre il rumore (art. 4, comma 3, D.P.R. 227/2011; art. 8, comma 6, L. 447/1995).

Che cos’è la valutazione previsionale di clima acustico?

È lo studio che verifica, prima di costruire, che le aree destinate a scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali vicini a fonti rumorose non siano esposte a rumore eccessivo (art. 8, comma 3, L. 447/1995; D.G.R. Emilia-Romagna 673/2004).

Cosa contiene la documentazione di impatto acustico in Emilia-Romagna?

Planimetria con ricettori e limiti della classificazione acustica, descrizione delle sorgenti, eventuali misure fonometriche, verifica del rispetto dei limiti ed eventuali opere di mitigazione; è redatta da un tecnico competente in acustica (D.G.R. 673/2004, art. 1, comma 6, attuativa dell’art. 10 L.R. 15/2001).

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